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Richiedere l'accesso agli atti
Richiedere l'accesso agli atti
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Servizio attivo
In base alla legge n. 241/1990 tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici (a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge) e un apposito regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi.
A chi è rivolto
Possono farne richiesta:
- il diretto interessato;
- legale di fiducia;
- legale rappresentante;
- procuratore.
Descrizione
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi e acquisizione, in generale, di informazioni desumibili dagli stessi. Esso è riconosciuto a tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, salvo che debba opporsi il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso a norma di legge.
Sono esclusi dalla consultazione agli atti:
• i rapporti ed i pareri degli uffici comunali;
• le segnalazioni e le denunce;
• in genere gli atti che sono da ritenersi riservati a norma delle vigenti disposizioni.
Sono invece consultabili i pareri resi da Enti od Organi a norma di legge.
Come fare
La richiesta avviene tramite area riservata accedendo con lo SPID.
Cosa serve
I documenti necessari da allegare durante la compilazione della domanda in area riservata dipende dalla persona che presenta l'istanza stessa.
Inoltre sarà necessario comprare una marca da bollo.
Cosa si ottiene
Il procedimento di accesso si conclude con un atto di accoglimento, di rifiuto, di differimento o di limitazione dell’accesso, da adottarsi dal responsabile dell’unità organizzativa competente in base all’istruttoria compiuta sull’istanza di accesso.
Tempi e scadenze
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